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giurisprudenza

Riconoscimento del privilegio al legale componente di studio professionale (Cass., Sez. I, 14 ottobre 2015, n. 20750)

La pronuncia in commento prende origine da una vicenda nella quale un avvocato, insinuatosi al passivo della società sua cliente per un credito professionale, vedeva rigettarsi il riconoscimento della natura privilegiata di detto credito poiché il giudice, pur avendo accertato che la prestazione d’opera era stata svolta personalmente dal ricorrente, riteneva che l’incarico conferito a quest’ultimo non lo avesse investito personalmente, bensì fosse in realtà riferibile al noto ed accreditato studio professionale del quale il legale era componente (conseguendone così il disconoscimento del privilegio in ossequio all’insegnamento – condiviso in giurisprudenza – per cui nel caso di conferimento dell’incarico all’entità collettiva nella quale il legale è organicamente inserito, il credito ha natura chirografaria).
Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione censura la pronuncia di merito affermando che nel caso in cui il giudice accerti che il legale abbia svolto personalmente la propria opera, allora dovrà riconoscere la natura privilegiata del credito a questi spettante, dovendosi degradare a livello di osservazioni non pertinenti i dubbi in merito al fatto che il conferimento dell’incarico all’avvocato fosse riferibile alla sua persona in quanto tale o piuttosto in quanto componente di uno studio assai noto ed accreditato. E ciò anche perché nel perimetro dell’art. 2751-bis n. 2 c.c. non è instaurabile alcuna presunzione delimitativa della personalità della prestazione stessa ove erogata da un professionista correlato organizzativamente ad altri in un contesto associato.
Meritevole di attenzione è, infine, anche l’inciso finale della Corte secondo cui l’intestazione degli avvisi di parcella in favore dello studio professionale anziché del singolo avvocato, non è un fattore decisivo per la eccettuazione dal privilegio poiché non influisce sulla natura del credito l’eventuale cessione dello stesso all’associazione cui il professionista appartiene. Al contrario, sarà questa la sola ipotesi in cui anche lo studio associato è legittimato a far valere il diritto al privilegio.

A cura di Alessandro Marchini