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giurisprudenza

Ricorso in cassazione e validità della procura (Cass., Sez. III, 18 luglio 2011, n. 15710)

Con la sentenza in epigrafe la Sezione III° della Corte di Cassazione si pronuncia sui requisiti necessari per la validità della procura rilasciata al legale patrocinante avanti tale giudice. Ritiene questa Sezione che, la procura valida per il ricorso in Cassazione, come già più volte affermato, debba essere sottoscritta a pena di inammissibilità del ricorso da un legale iscritto nell’apposito Albo, munito di procura speciale e che non sia utilizzabile la procura rilasciata per il precedente giudizio di merito. Ne discende che sia inammissibile, perchè sprovvisto della regolare specifica procura alle liti, il ricorso in Cassazione nel quale si faccia riferimento alla procura speciale rilasciata nel giudizio di merito e comunque anteriore alla data della sentenza oggetto dell’impugnazione in Cassazione. Ciò conformemente al principio del giusto processo, dal quale si evince che debba essere sempre garantita la riconducibilità dell’attività svolta dal legale in favore della persona che necessita di tale tutela e che allo stesso si è rivolta per impugnare la pronuncia avanti la Suprema Corte.

A cura di Lapo Mariani