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giurisprudenza

Ricorso per Cassazione ammissibile solo se i motivi sono rubricati in modo specifico e dettagliato (Cass., Sez. II Pen., 19 settembre 2019, n. 38676)

Con la sentenza in commento il Supremo Collegio ha sancito il principio per cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha l’onere, sanzionato a pena di a-specificità e quindi di inammissibilità del ricorso, di indicare su quale  profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia  contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio.

I motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, ed in quanto tali, non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento dello sviluppo argomentativo che sorregge la decisione impugnata: essi si pongono, dunque, in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che la motivazione se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante. Il vizio della contraddittorietà della motivazione è, infine, specificamente connotato rispetto alla manifesta illogicità.

La Cassazione sottolinea, altresì, che debba ritenersi rilevante anche l’aspetto grafico e formale dell’articolazione dell’atto in paragrafi e sottopartizioni, atteso che il “Protocollo d’intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale”, sottoscritto il 17 dicembre 2015, prevede che “i vizi di legittimità devono essere esposti distinguendo le singole doglianze con riferimento ai casi dell’art. 606 c.p.p.”. Detto Protocollo va, pertanto, considerato uno  strumento esplicativo del dato normativo di cui all’art. 606 c.p.p., e la sua violazione può confermare la valutazione d’inammissibilità per difetto di specificità del ricorso.

A cura di Costanza Innocenti