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giurisprudenza

Rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’istanza di accelerazione del processo penale di cui al testo previgente della Legge Pinto (Cass., Sez. II, Ord., 31 gennaio 2018, n. 2438)

All’origine della vicenda il ricorso, depositato in data 1.3.2016 dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia, con il quale una donna chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo penale nel quale era stata imputata per il reato di falsa testimonianza, e conclusosi poi con sentenza di assoluzione.

L’adita C.A. ritiene che la norma transitoria di cui all’art. 6 c.2-bis L. n. 81 del 2001 (c.d. Legge Pinto) impedisca l’applicabilità a tale processo penale -in quanto assunto in decisione entro il 31.10.2016- del testo vigente di tale legge, risultante dalla riforma del 2015 (L. n. 208).

La Corte ritiene quindi applicabile la previgente disciplina della Legge Pinto, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012 (conv. con L. n. 134 del 2012 e applicabile ai ricorsi depositati dal 30° giorno successivo a quello di entrata in vigore della medesima l. di conv., ex art. 55 c.2 D.L. cit.); e segnatamente l’art. 2 c.2-quinquies lett. e), che impone, per l’accoglimento della domanda di equo indennizzo, che nel processo penale sia stata avanzata istanza di accelerazione nei trenta giorni successivi al superamento del termine di durata ragionevole: a tanto non aveva però provveduto la ricorrente, la cui domanda andava quindi disattesa.

La Cassazione, investita della questione, conferma l’applicabilità della novella del 2012, anziché di quella del 2015, ma -sollecitata dalla ricorrente- affronta anche il problema della legittimità costituzionale del previgente art. 2 c.2-quinquies lett. e).

Al riguardo -afferma la S.C.- rileva il principio stabilito dalla giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui il rimedio interno è effettivo se permette di evitare che si verifichi o si protragga la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, o altrimenti di fornire all’interessato una riparazione adeguata per tutte le violazioni che si siano già verificate.

Con il suddetto principio, secondo la Cassazione, contrasta il previgente art. 2 c.2-quinquies lett. e) L. Pinto, in quanto la previsione dell’istanza di accelerazione da presentarsi nel processo penale a pena di esclusione del diritto all’indennizzo -in assenza di strumenti legislativi anche di tipo ordinamentale che correlino alla proposizione di tale istanza una differente considerazione della vicenda processuale al fine di assicurare una tendenziale sollecita definizione del processo- si risolve nell’imporre al ricorrente di prenotare gli effetti della riparazione per l’irragionevole durata del processo, e quindi in un ostacolo meramente formale, senza assurgere a rimedio efficacemente sollecitatorio.

Pertanto, la Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. di tale disposizione in riferimento all’art. 117 Cost. c.1 e agli artt. 6 par. 1, 13 e 46 par. 1 della CEDU.

Dato che anche il vigente sistema dei rimedi preventivi non contempla l’adozione di corsie preferenziali a seguito del loro esperimento, è possibile -e auspicabile per chi scrive- che in futuro anche in relazione ad esso sia sollevata questione di legittimità costituzionale (si veda in tal senso anche l’obiter dictum di Cass. 28403/2017).

A cura di Stefano Valerio Miranda