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giurisprudenza

Rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 D.L. n. 90/2014, che ha modificato la disciplina dei compensi professionali dovuti agli Avvocati dello Stato (TAR Trento, Ord., 10 marzo 2016, n. 138)

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 d.l. 24.6.2014, n. 90, per contrasto con l’art. 77, secondo comma, Cost.

La norma in oggetto ha modificato la disciplina del trattamento economico degli Avvocati di Stato, introducendo limitazioni e decurtazioni non previste dalla previgente disciplina, quali il cd. “tetto contributivo” (ossia il limite massimo degli emolumenti percepibili), l’abrogazione del sistema previgente della quota variabile dei compensi spettante agli Avvocati di Stato in caso di esito favorevole del giudizio e una diversa ripartizione delle somme recuperate dalla controparte in caso di vittoria di spese (che adesso sono ripartite tra gli Avvocati dello Stato solo per il 50%).

Secondo il TRGA di Trento – davanti al quale hanno proposto ricorso alcuni avvocati attualmente in servizio presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento al fine di vedersi riconoscere gli emolumenti loro spettanti in base alla previgente disciplina – la questione di legittimità costituzionale appare non manifestamente infondata in quanto non è dato rinvenire, neppure nel preambolo del decreto legge, quali sarebbero le ragioni di necessità ed urgenza che imponevano l’adozione a mezzo di decreto legge delle disposizioni normative in questione, comportanti una riforma strutturale del sistema degli onorari dell’Avvocatura di Stato.

A cura di Giovanni Taddei Elmi