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giurisprudenza

Risponde del reato di diffamazione il privato che utilizza espressioni offensive verso l’avvocato al di fuori dell’ambito del procedimento in cui è parte (Cass., Sez. V Pen., 12 Luglio 2016, n. 29208)

Nel caso in esame una parte era stata condannata nei giudizi di merito (risarcimento del danno e spese) per aver utilizzato espressioni diffamatorie nei confronti del legale dell’ex marito, conosciuto in occasione di un procedimento civile avente ad oggetto l’affidamento ed il mantenimento dei figli.

La parte privata, quindi, aveva scritto ed inviato alle Autorità competenti, un esposto all’interno del quale accusava il predetto difensore di plurime scorrettezze professionali, ed attribuendole altresì la commissione di reati, anche attinenti alla sfera personale di quest’ultimo.

L’imputata, pertanto, ricorreva in Cassazione invocando l’esimente di cui all’art. 598 c.p. in quanto le offese erano contenute in uno scritto comunque destinato all’Autorità giudiziaria.

Nondimeno, la Cassazione, nel ribadire il proprio orientamento, ha avuto modo di ricordare che l’immunità giudiziaria ricorre soltanto quando le espressioni offensive vengano rese nell’ambito del giudizio ordinario ed amministrativo, verso il legittimo contraddittore ed a condizione che siano altresì pertinenti all’oggetto del contendere. Non risulta invece applicabile qualora, come nel caso di specie, gli scritti offensivi siano prodotti presso altre sedi estranee al procedimento tra le parti e per scopi che esulano dall’esercizio del diritto di difesa.

A cura di Devis Baldi