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giurisprudenza

Riti alternativi e poteri del sostituto processuale: il procedimento è nullo se la procura speciale rilasciata per la richiesta di riti alternativi al difensore di fiducia non contiene l’esplicita indicazione della facoltà di farsi sostituire per tali specifici incombenti (Cass., Sez. II Pen., 31 agosto 2015, n. 35786)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte conferma un orientamento già consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale il sostituto del difensore di fiducia, al quale sia stata rilasciata procura speciale per la richiesta di riti alternativi senza esplicita indicazione della facoltà di farsi sostituire per tali specifici incombenti, non è legittimato in tal senso. Pertanto, qualora ciò effettivamente accada, si determina la nullità dell’intero procedimento da ricondurre al novero delle nullità di ordine generale e dunque da eccepire nei motivi di appello o comunque rilevabile d’ufficio nel corso del giudizio di secondo grado. Nel caso di specie, il ricorrente aveva effettivamente contestato la nullità del giudizio di primo grado, definito nelle forme del rito abbreviato su richiesta di un sostituto processuale privo della relativa facoltà. Pertanto la Suprema Corte ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. Tuttavia, essendo maturato il termine di prescrizione, annulla la sentenza impugnata ed anziché disporre il rinvio al primo giudice, dichiara il reato estinto.
A cura di Elena Borsotti