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giurisprudenza

Sanzioni agli avvocati: ai fini della valutazione della pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare, si considera non l’esercizio dell’azione penale, ma l’avvenuta contestazione del reato (Cass., Sez. Un., 22 luglio 2016, n. 15206)

Un avvocato veniva sottoposto a procedimento disciplinare a seguito della comunicazione dell’adozione nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari e veniva condannato alla radiazione. Il Consiglio Nazionale Forense, in secondo grado, riteneva che correttamente il procedimento disciplinare non fosse stato sospeso per pregiudizialità, dal momento che il procedimento penale si trovava ancora nella fase delle indagini preliminari.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha accolto il ricorso e cassato la sentenza, ricordando che perché operi la sospensione per pregiudizialità penale non è necessario che sia avviata l’azione penale, essendo sufficiente che sia avvenuta la contestazione del reato e che il destinatario abbia acquisito la qualità di imputato (v. Cass., S.U., nn. 11409/2014, 5991/2012 e 16169/2011). Pertanto, in caso di fatto di reato sovrapponibile a quello oggetto di accertamento in sede disciplinare, l’esecuzione di una misura cautelare personale, seguendo la stessa alla contestazione del reato, è sufficiente per ritenere operante la sospensione necessaria del procedimento disciplinare in attesa di definizione di quello penale.

A cura di Leonardo Cammunci