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giurisprudenza

Se il difensore è inerte, spetta al cliente sollecitare il proprio avvocato al compimento dell’attività richiesta (Cass., Sez. III, 21 dicembre 2015, n. 25613)

La Corte di Cassazione, con questa sentenza della sua sezione III°, statuisce che la prescrizione matura legittimamente qualora il cliente non si attivi al fine di sollecitare l’avvocato, per il compimento dell’attività richiesta e per cui il mandato stesso è stato conferito.
Venendo al caso concreto, gli ermellini ritengono che nell’ipotesi di inerzia del proprio difensore, spettava alla cliente sollecitare lo stesso avvocato, al fine di non subire la prescrizione del proprio diritto ad agire esecutivamente per il recupero di una somma a cui due imputati erano stati condannati dal giudice penale a pagarle a titolo di provvisionale.
Nel motivare tale statuizione, il giudice di legittimità si sofferma sull’esatta individuazione dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione decennale del diritto, affermando che alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale “il verificarsi del danno” debba determinarsi nel momento in cui il danno stesso diviene “oggettivamente percepibile e riconoscibile anche in relazione alla sua rilevanza giuridica” e che tale percezione debba essere valutata ancorandola a “rigorosi dati obiettivi, valutando, alla luce della ordinaria diligenza esigibile, la condotta del danneggiato nell’acquisire informazioni per risalire alla causa del danno e nel manifestare istanze di reintegrazione della lesione subita.”
Ragion per cui, ritiene la Cassazione che, ben abbia fatto il giudice di appello ad individuare, quale dies a quo da cui far decorrere il termine decennale di prescrizione, non la data di inadempimento del mandato, bensì “ un ulteriore lasso temporale, individuato nel decorso di un anno da quello in cui avrebbe potuto essere (e non venne) intrapresa l’azione esecutiva per cui era stato conferito il mandato.”

A cura di Lapo Mariani

Allegato:
25613-15