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giurisprudenza

Se il ricorso è manifestamente inammissibile, si condanna per colpa grave il ricorrente (Cass., Sez VI, Ord., 9 febbraio 2016, n. 2584)

La Corte di Cassazione nella sentenza in esame sanziona il ricorrente, reo a suo giudizio di aver abusato dello strumento del ricorso per Cassazione fondando lo stesso su motivi palesemente infondati, avanzando richieste inammissibili.
Nel caso infatti il ricorrente lamentava che la sentenza di appello avesse privilegiato alcune prove a dispetto di altre, chiedendo alla Cassazione di volerle riesaminare.
In tal senso la Suprema Corte trova inammissibile che il ricorrente ignori l’orientamento consolidato da oltre 60 anni secondo cui “la valutazione e l’interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”
Tale atteggiamento secondo la Suprema Corte è indice di mala fede o colpa grave del ricorrente tanto più in ragione dell’alta specializzazione richiesta dall’Avvocato Cassazionista.
La sanzione per tale atteggiamento è il pagamento, oltre alla completa refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, anche di una ulteriore somma determinata secondo equità ai sensi dell’art. 385 c.p.c.

A cura di Simone Pesucci