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giurisprudenza

Se l’Amministrazione dello Stato si è costituita in giudizio mediante un proprio funzionario, la relativa sentenza dev’essere notificata alla stessa Autorità e non presso l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato (Cass., Sez. VI, 7 dicembre 2015, n. 24817)

All’esito di un giudizio di primo grado in cui l’Amministrazione dello Stato si è costituita e difesa tramite un proprio funzionario, la relativa sentenza dev’essere notificata – ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione – al dipendente che ha rappresentato l’Amministrazione in primo grado, e non alla sede territorialmente competente dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Con la pronuncia in esame, infatti, la Corte di Cassazione ribadisce che: “laddove l’Amministrazione si sia difesa attraverso proprio personale, la deroga al primo comma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, sull’obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni erariali all’Avvocatura dello Stato, comporta, allorquando l’Autorità convenuta in giudizio sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente o tramite funzionario delegato, anche quella al suddetto art. 11, comma 2 che prevede la notificazione degli altri atti giudiziali e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura … trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 cod. proc. civ., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11”.

A cura di Giulio Carano