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giurisprudenza

Se la causa è persa per “negligenze ininfluenti” dell’avvocato, il suo compenso va comunque pagato (Cass., Sez. VI, Ord., 12 novembre 2020, n. 25464)

In una causa intentata da una società nei confronti della propria assicurazione per ottenere un indennizzo a causa di un furto subito, l’avvocato della società produceva tardivamente in giudizio la prova necessaria all’accoglimento della domanda, che veniva respinta. Pertanto, la società soccombente conveniva in giudizio il proprio legale, chiedendo il risarcimento del danno subito a titolo di responsabilità professionale, nonché per veder escluso il diritto al compenso del professionista.

La domanda, rigettata in primo grado, veniva accolta in appello: la Corte territoriale, pur escludendo il risarcimento del danno da responsabilità professionale – non avendo la società dimostrato lo stesso neanche in appello – stabiliva che, stante la negligenza dell’avvocato, nulla fosse dovuto a quest’ultimo a titolo di compenso professionale.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del legale, riformava la sentenza d’appello, richiamando alcune precedenti pronunce (sentt. 11304/2012, 25894/2016 e 7309/2017; ord. 16342/2018) e ribadendo che la negligenza del professionista non determina di per sé la perdita del diritto al compenso, ove non si dimostri che la suddetta condotta abbia comportato un danno effettivo per il cliente, consistente nel “mancato riconoscimento di una pretesa con tutta probabilità fondata”.

A cura di Leonardo Cammunci