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giurisprudenza

Se nel ricorso per Cassazione viene indicato a titolo di domicilio l’indirizzo PEC, il controricorso deve essere notificato a tale indirizzo (Cass., Sez. VI, Ord., 16 gennaio 2015, n. 709)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ribadisce un principio già affermato in materia di notificazioni all'indirizzo di P.E.C.
Nello specifico la Suprema Corte di Cassazione afferma che la possibilità della notificazione di atti presso la cancelleria della Corte di Cassazione è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione, sempre da parte del ricorrente, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, mentre ove questo secondo requisito sussista si deve ritenere che invece il destinatario della notificazione del ricorso che intenda a sua volta notificare il controricorso non possa avvalersi della notificazione presso la cancelleria della Corte, essendo egli tenuto ad eseguire la notificazione in forma telematica.
Nel caso di specie il ricorrente aveva indicato anche l'indirizzo di posta elettronica certificata ma la notificava veniva effettuata dal controricorrente presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
Per tali ragioni la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il controricorso.
 
A cura di Silvia Ventura