Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Se non ricorrono incombenze processuali indifferibili, l’imputato ha il diritto di essere assistito in udienza dal nuovo difensore di fiducia nominato (Cass., Sez. V Pen., 14 Settembre 2016, n. 38239)

A monte della Sentenza in esame si era verificata la seguente vicenda processuale: due giorni prima dell’udienza di Appello il difensore dell’imputato rinunziava al proprio mandato professionale; il giorno stesso dell’udienza, poi, il nuovo difensore di fiducia incaricato dall’imputato, pur non comparendo in udienza per concomitanti impegni processuali, depositava la nuova nomina chiedendo un termine “a difesa” ai sensi dell’art. 108 c.p.p.; nondimeno, in tale sede, la Corte d’Appello di Torino, pur ammettendo la riconoscibilità del termine a difesa, celebrava contestualmente la discussione del processo nominando un difensore d’ufficio in sostituzione del nuovo difensore incaricato, invocando l’art. 107 c.p.p.

Investita del gravame, la Corte di Cassazione ha anzitutto sottolineato la non felice formulazione degli artt. 107 e 108 c.p.p. che, qualora letti ed applicati in combinato disposto, possono generare effetti distorsivi del diritto di difesa dell’imputato e del suo difensore in violazione dell’art. 111 Cost, comma 3 3 dell’art. 6, lett. b) e c) della CEDU.

La ratio che deve guidare la difesa processuale, prosegue la Corte di legittimità, deve essere quella di evitare delle soluzioni di continuità nell’assistenza dell’imputato, al quale deve essere garantito il diritto di scegliere il proprio difensore, soprattutto quando ne sia rimasto privo per fatti che non dipendono dalla sua volontà.

Pertanto, la Suprema Corte ritiene che in casi simili possano essere utilmente compiute, con la mera assistenza del difensore d’ufficio, solo quelle attività processuali indifferibili o che risultino comunque incompatibili con il decorso del termine “a difesa” concesso al difensore subentrante (es., prescrizione del reato, scadenza dei termini cautelari). Nel caso di specie, tuttavia, non sono emerse situazioni di celerità che giustificassero la discussione in udienza senza la presenza del nuovo difensore, tantomeno è stata evidenziata una finalità meramente dilatoria dell’imputato; si è dunque determinata un’ingiustificata lesione del diritto di difesa che si è poi riverberata, viziandola, sulla Sentenza emessa all’esito del giudizio d’Appello.

A cura di Devis Baldi