Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Se un avvocato è stato radiato dall’albo, non può esercitare in Italia neppure come avvocato stabilito (Cass., Sez. Un., Ord., 27 luglio 2015, n. 15694)

Con l’ordinanza in commento, le Sezione Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto sintomatica dell’esistenza di un abuso dei diritto, la condotta di un legale che, dopo essere stato radiato dall’Albo degli avvocati in Italia, si rechi in un altro Stato comunitario al solo fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato, per fare poi ritorno nello Stato membro di cui è cittadino con la pretesa di iscriversi nella sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti. In particolare, pur riconoscendo la possibilità per un cittadino comunitario di acquisire la qualifica professionale di avvocato in uno Stato membro differente da quello di origine, per ritornare poi, anche dopo poco tempo, nella Nazione di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale così ottenuto all’estero (Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 17 luglio 2014, resa nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13), la Suprema Corte ha chiarito che “è altresì vero che non viene meno la possibilità di verificare se, attraverso tale percorso, il cittadino dello Stato membro persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero comunque l’esercizio della professione stessa”. In pratica, secondo la Suprema Corte, essendo consapevole di non poter svolgere la professione di avvocato in Italia, il ricorrente si sarebbe impropriamente avvalso della normativa comunitaria e di quella nazionale di attuazione, volte a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica. Conseguentemente, pronunciando a Sezioni Unite, la Cassazione ha confermato l’esecutorietà della revoca dell’iscrizione all’Albo avvenuta sulla base del fatto che l’avvocato, pur avendo legittimamente conseguito la qualifica di abogado in Spagna, non era in possesso del requisito della “condotta irreprensibile” prescritto dall’ordinamento forense italiano.

A cura di Cosimo Cappelli