Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Secondo il TAR del Lazio gli Avvocati possono lecitamente farsi pubblicità su internet, prendere contatto con i clienti e proporre sconti su piattaforme on-line che offrano tali servizi quale Amica Card (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 1 luglio 2015, n. 8778)

La sentenza n. 8778/2015 del TAR del Lazio ha ad oggetto la legittimità di alcune sanzioni inflitte dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) al C.N.F. per aver limitato l’autonomia sul mercato degli avvocati.
Al riguardo, il TAR del Lazio ha anzitutto affermato, ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale comunitario e nazionale, che sono considerate imprese, ai fini della tutela della libera concorrenza, anche gli esercenti le libere professioni intellettuali, come gli avvocati, in quanto essi offrono sul mercato, dietro corrispettivo, prestazioni suscettibili di valutazione economica. Di conseguenza, il C.N.F. è qualificabile, ai fini della disciplina antitrust, come un’associazione di imprese.
Tanto premesso, secondo il TAR, l’AGCM ha legittimamente sanzionato il CNF che aveva reso un parere con il quale aveva affermato che costituisce violazione dell’art. 19 del Codice deontologico forense la pubblicazione su un sito internet, quale Amica Card, di un annuncio pubblicitario con cui un avvocato offra prestazioni professionali scontate.
Il Giudice Amministrativo ha infatti condiviso la tesi dell’AGCM secondo cui tale parere del CNF sarebbe idoneo a limitare lo sviluppo tra avvocati della libera concorrenza sul mercato, con evidenti ricadute negative sui consumatori.
In particolare, secondo il TAR, Amica Card, contrariamente a quanto affermato dal CNF, non sarebbe un intermediario tra cliente ed avvocato, ma sarebbe un soggetto che offre all’avvocato uno spazio on-line, nel quale il professionista può presentare la propria attività e proporre uno sconto al cliente.
Piattaforme internet quali Amica Card, dunque, per il TAR del Lazio altro non sono che leciti strumenti con i quali gli avvocati possono farsi pubblicità sul mercato, fermo restando che l’eventuale conferimento del mandato non può che avvenire mediante le vie ordinarie, ossia attraverso un incontro diretto tra il professionista e il cliente.

A cura di Giovanni Taddei Elmi