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giurisprudenza

Secondo il TAR Emilia Romagna il voto sulle prove scritte dell’esame di avvocato non può essere esclusivamente numerico, ma deve essere accompagnato da una motivazione, come previsto dall’art. 46 L. n. 247/2012 (TAR Emila Romagna, Bologna, Sez. I, 27 aprile 2015, n. 416)

Nonostante il contrario orientamento del Consiglio di Stato, secondo il TAR Emilia Romagna il giudizio sulle prove scritte dell’esame di avvocato, pur essendo espressione di discrezionalità tecnica, non può essere esclusivamente numerico ma deve dar conto, anche sinteticamente, delle ragioni del voto.
È necessario pertanto che la Commissione d’esame utilizzi specifiche griglie predeterminate che individuino i criteri di valutazione che conducono al voto numerico oppure, alternativamente, che annoti sulle prove di esame le osservazioni positive o negative che rappresentano la motivazione del voto assegnato così come previsto dall’art. 46 L. 247/2012 che, pur non essendo ancora in vigore, può già trovare applicazione in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata, trattandosi di norma che pone regole e principi volti a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità della P.a. nonché del diritto di difesa.

A cura di Giovanni Taddei Elmi