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giurisprudenza

Sempre ammesso il diritto alla prova contraria (Cass., Sez. V Pen., 1 luglio 2019, n. 28552)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha confermato il principio di diritto ormai prevalente in giurisprudenza, secondo cui la parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge ha comunque la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici di un’altra parte. Il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, infatti, a pena di inammissibilità, dall’art. 468 c.p.p., comma 1, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, con la conseguenza che l’opposta soluzione vanificherebbe il diritto alla controprova, il quale costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa. La norma di riferimento è l’art. 468 c.p.p., comma 4, secondo cui “in relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento”. A differenza di quanto previsto dal comma 1 della medesima disposizione, quindi, non è previsto un termine entro il quale l’indicazione a prova contraria deve essere effettuata, né il diritto alla controprova è collegato a quello alla prova diretta esercitato dalla medesima parte.

Tale conclusione, affermano gli Ermellini, “risponde ad una logica comune oltre che giuridica, se si considera che il diritto alla controprova concerne, appunto, le prerogative di contrasto di una parte rispetto alla prova articolata da altri, sicché condizione imprescindibile non è che la parte che intenda invocarla abbia presentato una propria lista, ma che l’abbia presentata un’altra parte”.

Infatti, “l’istanza di prova contraria non è strutturalmente destinata a coltivare un proprio tema di prova del quale, pertanto, devono essere rese tempestivamente edotte le altre parti, ma è diretta a contrastare la prova che altri vorrebbe veicolare in dibattimento attraverso un determinato teste, esaminandolo sulle medesime circostanze su cui sarà articolata la prova diretta, ma in una prospettiva di contrasto alla tesi avversa ed anche di eventuale attendismo strategico rispetto alle scelte di controparte”.

A cura di Costanza Innocenti