Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Sì alla liquidazione al di sotto dei minimi tabellari ma solo a condizione che il giudice fornisca un’adeguata motivazione (Cass., Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 9542)

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato in relazione alla liquidazione delle spese processuali effettuata al di sotto dei valori minimi individuati dal D.M. n. 55 del 2014 e dalle relative Tabelle

Il Supremo Collegio, rilevando che non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tabellari, sottolinea però che i parametri di determinazione del compenso per la prestazione difensiva in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento ed individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale.

Per tali ragioni, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare somme simboliche e non consone al decoro della professione.

Nel caso in esame la liquidazione disposta dalla Corte di Appello in misura inferiore ai valori minimi di cui alla tabella 12 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, è stata operata senza dare alcuna adeguata motivazione e, pertanto, il ricorso deve essere accolto con rinvio a diversa sezione della Corte di Appello medesima.

A cura di Costanza Innocenti