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giurisprudenza

Solo un giustificato motivo impeditivo assoluto consente alla parte di non partecipare al primo incontro di mediazione obbligatoria (Trib. di Vasto, Ordinanza, Dott. Pasquale, 12 dicembre 2016)

Il Tribunale di Vasto si inserisce nel tema della partecipazione alla mediazione obbligatoria con un’ordinanza che condanna alle sanzioni processuali e pecuniarie previste dall’art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28/10 la parte che si è limitata a comunicare per scritto la decisione di non partecipare al primo incontro di mediazione, anche illustrandone le ragioni. Ciò in quanto l’ordinanza interpreta la comunicazione per scritto alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, con tutte le conseguenze sanzionatorie previste.

A cura di Raffaella Bianconi