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giurisprudenza

Sospensione dell’avvocato che assiste una parte nel Tribunale in cui svolge funzione di G.O.T. (Cass., Sez. Un., Ord., 7 Novembre 2016, n. 22521)

La Suprema Corte affronta il ricorso presentato da un Avvocato il quale, in violazione dell’art. 53 comma 3 del codice deontologico forense, aveva assunto l’incarico di assistenza legale di un condominio presso il Tribunale di Napoli in cui svolgeva anche funzioni di Giudice Onorario.
Il consiglio dell’ordine aveva comminato all’Avvocato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi, sanzione poi ridotta dal Consiglio Nazionale Forense.
In ricorso l’Avvocato però non poneva altre motivazioni per giustificarne l’accoglimento se non il grave pregiudizio derivante da tale sospensione.
La Cassazione ribadisce che l’Avvocato è tenuto ad ispirare ai sensi anche dell’art. 5 del codice deontologico “la propria condotta all’osservanza di doveri di probità, dignità e decoro” e inoltre “non possa parlarsi nel caso di imperizia incolpevole ove si tratti di un professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense”
Rigetta pertanto il ricorso.

A cura di Simone Pesucci