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giurisprudenza

Spetta al Giudice del rinvio, anche d’ufficio, il compito di provvedere alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all’esito finale della causa (Cass., Sez. VI, Ord., 13 dicembre 2017, n. 29888)

La Corte d’Appello di Salerno dichiarava inammissibile l’appello di una società (convenuta in primo grado) e, conseguentemente, dichiarava inammissibile anche l’intervento proposto da due soggetti in adesione alle ragioni della stessa. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dalla società e rinviava alla Corte d’Appello per la decisione nel merito; quest’ultima accoglieva l’appello e riformava la sentenza di primo grado, condannando gli originari attori al rimborso delle spese processuali in favore della società ma, contestualmente, condannando gli interventori al rimborso delle spese in favore degli attori originari – soccombenti – in ragione della persistente inammissibilità dell’intervento. La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso degli interventori condannati, l’ha accolto precisando che il giudice del rinvio, anche d’ufficio, ha il “compito di provvedere alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all’esito finale della causa” (cfr. Cass. 9690/2003). Il principio di soccombenza richiede che quest’ultima sia individuata secondo un criterio unitario e globale (Cass. 15483/2008); perciò la regolamentazione delle spese va operata in relazione all’esito complessivo e finale della lite, senza dare rilievo a eventuali pronunce di inammissibilità intervenute nel corso delle varie fasi o gradi del processo che siano superate – in quanto incoerenti – dall’esito finale della lite (cfr. Cass. 2634/2007 e 6522/2014).

A cura di Leonardo Cammunci