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giurisprudenza

Sui requisiti necessari per l’accoglimento della istanza di rimborso dell’IRAP (Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2011, n. 11933)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte affronta nuovamente la questione relativa ai requisiti necessari affinchè possa vantarsi il diritto al rimborso della imposta regionale sulle attività produttive allineandosi con la pregressa giurisprudenza di legittimità.
Infatti, a norma del combinato disposto dell'art. 2 del d.lg. 15 dicembre 1997, n. 446, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse ed impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

A cura di Elisa Martorana

Allegato:
11933-2011