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giurisprudenza

Sul criterio della soccombenza in tema di spese processuali (Cass., Sez. VI, Ord., 1 aprile 2019, n. 9035)

Il caso in esame prende le mosse dall’opposizione promossa da un Condominio avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento, in favore di una società, di una somma di denaro per lavori che le aveva commissionato.
Il Condominio eccepiva l’incompetenza del giudice ordinario a pronunciarsi sulla domanda proposta dalla società ricorrente in via monitoria, affermando che la controversia avrebbe dovuto essere devoluta alla cognizione del collegio arbitrale in virtù della clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta nel contratto d’appalto.
Instaurato il contraddittorio, la società, riconoscendo fondata l’eccezione, vi aderiva.
Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza, revocava il decreto ingiuntivo e compensava le spese di giudizio.
Proponeva appello il Condominio, censurando la sentenza nel capo in cui la stessa aveva disposto l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
La Corte distrettuale confermava quanto statuito dal Tribunale in tema di legittimità della compensazione delle spese, ritenendo entrambe le parti soccombenti.
Secondo il Giudice d’appello, infatti, la proposizione del ricorso monitorio – pur in presenza di clausola compromissoria – è possibile, ma, ove in sede di opposizione sia tempestivamente eccepita la competenza arbitrale, la competenza del giudice ordinario viene a cessare e deve dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo.
Ricorreva in Cassazione il Condominio secondo il quale la compensazione delle spese non era condivisibile in quanto nel caso in esame non era ravvisabile una soccombenza reciproca.
La Cassazione accoglieva il ricorso, ribadendo che principio cardine in tema di spese processuali è il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.
Tale articolo prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.
Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in caso di reciproca soccombenza ovvero “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Orbene, secondo la Corte, né in primo grado né in grado di appello si è fatta applicazione di questi principi.
Afferma infatti la Suprema Corte che nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi che legittima la pronuncia di compensazione per soccombenza reciproca.
Posto infatti che il decreto ingiuntivo, a seguito dell’opposizione e per le ragioni fatte valere – quali che fossero – è stato revocato, la parte vittoriosa risulta essere la parte opponente.
La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo esame della questione alla luce dei principi espressi.

A cura di Silvia Ammannati