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giurisprudenza

Sul dovere dell’avvocato di non “aggirare” le prescrizioni di legge deviandole dal loro scopo precipuo (Cass., Sez. VI, Ord., 23 febbraio 2011, n. 4422)

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione esclude che tra i doveri del legale rientri quello di “aggirare” le prescrizioni di legge, deviandole dallo scopo loro proprio.
Il caso affrontato dalla Suprema Corte è quello di un avvocato che, incaricato della presentazione di una dichiarazione di successione in prossimità della scadenza del relativo termine ed in mancanza della documentazione necessaria per il tempestivo adempimento della prestazione, omette di consigliare al cliente di accettare l’eredità con beneficio d’inventario, impedendo in tal modo allo stesso di beneficiare della proroga prevista per tale ipotesi dalla legge.
L’art. 31 del D.Lgs. 346/1990 ante novella, infatti, dopo aver previsto al comma 1 che la dichiarazione di successione doveva essere presentata entro 6 mesi dalla data di apertura della successione, al comma 2, lett. d) prevedeva che tale termine di 6 mesi sarebbe decorso dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario, qualora l’eredità fosse stata accettata con beneficio d’inventario entro il termine di cui al suddetto comma 1, vale a dire, entro il termine di 6 mesi dalla data di apertura della successione.
In altre parole, in caso di accettazione di eredità con beneficio d’inventario entro il termine di 6 mesi dalla data di apertura della successione, il cliente avrebbe potuto beneficiare della proroga prevista dalla legge (il termine di 6 mesi per la presentazione della dichiarazione di successione sarebbe infatti decorso dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario).
Ad avviso del cliente del legale, stante la prossima scadenza dei 6 mesi per la presentazione della dichiarazione di successione e stante la mancanza della necessaria documentazione, bene avrebbe fatto il professionista se avesse consigliato di accettare l’eredità con beneficio di inventario. In tal modo lo stesso avrebbe avuto altri 6 mesi, decorrenti dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario, per presentare la dichiarazione di successione.
Orbene la Corte, investita della questione, nega la sussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo all’avvocato: secondo la Corte, infatti, tra i doveri del legale non rientrano affatto gli “escamotage” professionali.
In altre parole, secondo la Corte, l’avvocato non deve “aggirare” le prescrizioni di legge, deviandole dallo scopo loro proprio che, per l’accettazione di eredità con beneficio d’inventario, non è quello di eludere il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di successione bensì quello di mantenere il patrimonio del de cuius distinto da quello dell’erede onde evitare la responsabilità ultra vires.

A cura di Silvia Ammannati