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giurisprudenza

Sul termine per impugnare le sentenze del COA dinanzi al CNF (Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31026)

Il caso affrontato dalle Sezioni Unite prende le mosse da una sentenza del CNF che dichiara inammissibile il gravame di un avvocato avverso una sentenza del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, in quanto tardivo perché proposto oltre i venti giorni.
Afferma il C.N.F. che, ai sensi dell’art. 50 R.D.L. n. 1578/1933 – norma applicabile ratione temporis al caso di specie – il termine per impugnare la sentenza del COA doveva ritenersi di venti giorni.
Secondo il C.N.F. non poteva trovare applicazione al caso di specie, come invece ritenuto dal professionista, il più ampio termine di trenta giorni di cui all’art. 61 L. 247/2012, dovendo tale termine valere per le sole impugnazioni contro le decisioni assunte dal CDD.
Investite della questione le Sezioni Unite, quest’ultime ritengono fondato il ricorso proposto dal professionista avverso la sentenza del C.N.F.
Le Sezioni Unite affermano che, al fine di stabilire se l’atto di impugnazione proposto dal legale contro la decisione del COA sia tempestivo o meno, occorre verificare quale dei due suddetti regimi è applicabile ratione temporis al caso di specie (se quello di cui all’art. 61 L. 247/2012 secondo cui è ammesso il ricorso al C.N.F. avverso le decisioni del CDD nel termine di trenta giorni dal deposito della sentenza oppure quello di cui all’art. 50 R.D.L. 1578/1933 secondo cui il termine previsto per impugnare le sentenze del COA e del C.N.F. è di venti giorni).
A tal proposito la Corte afferma che la giurisprudenza delle Sezioni Unite – alla quale la pronuncia in commento intende dare ulteriore continuità – ha stabilito che in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati il termine di trenta giorni per proporre ricorso davanti al C.N.F. previsto dall’art. 61, comma 1, L. 247/2012 trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento del C.N.F. n. 2/2014 in tema di procedimento disciplinare: ciò in quanto la regola transitoria dettata dall’art. 65, comma 1, della L. 247/2012 inibisce l’immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell’evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all’entrata in vigore del previsti regolamenti.
Il discrimine tra le due discipline, in altri termini, è costituito dalla data di entrata in vigore del citato Regolamento del C.N.F. (1° gennaio 2015).
Né rilievo alcuno assume la circostanza che la sentenza sia stata pronunciata dal COA anziché dal CDD.
Applicando quindi i summenzionati principi al caso in esame – continua la Corte – l’impugnazione davanti al COA doveva avvenire secondo le regole di cui alla L. 247/2012: la sentenza infatti, benché assunta il 28 maggio 2012, era stata depositata e notificata nell’aprile 2015, data successiva all’entrata in vigore del Regolamento C.N.F. n. 2/2014.

A cura di Silvia Ammannati