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giurisprudenza

Sull’improcedibilità del ricorso in Cassazione ex art. 348-ter, comma III, c.p.c. per omesso deposito della comunicazione di cancelleria dell’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello. E ancora: sulla nullità della notifica del ricorso in caso di omessa sottoscrizione digitale del ricorso notificato (Cass., Sez. III, 28 giugno 2018, n. 17020)

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione torna ancora una volta sulla questione degli adempimenti da svolgere in occasione del deposito in cancelleria del ricorso (e, in particolare, sul disposto dell’art. 369, comma II, n. 2, c.p.c.).

In materia di ricorso ex art. 348-ter c.p.c., proposto quindi a seguito di un’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello ex art. 348-bis c.p.c., la Suprema Corte ha chiarito che:

–      il termine per proporre ricorso ex art. 348-ter, III comma, c.p.c. è quello di 60 giorni previsto dall’art. 325, comma II, c.p.c., che decorre (i) dalla comunicazione / notifica dell’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello o (ii) in difetto, dalla data di pubblicazione dell’ordinanza in questione;

–      la previsione di cui all’art. 369, comma II, n. 2 c.p.c. (secondo cui il ricorrente ha l’onere di depositare, a pena di improcedibilità, la relata di notifica del provvedimento impugnato) è volta a consentire alla Cassazione di verificare la tempestività dell’impugnazione;

–      in caso di ricorso ex art. 348-ter, III comma, c.p.c., “sebbene il ricorso per cassazione debba proporsi contro il provvedimento impugnato, il ricorrente è tenuto a depositare anche la relata di notificazione dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’appello, poichè è da tale data che decorre il termine per l’impugnazione di legittimità”; il ricorrente dovrà quindi depositare, oltre al provvedimento di primo grado, anche l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. e, in caso di notifica telematica della stessa, anche la relata di notifica e il messaggio pec (in cartaceo, con attestazione di conformità all’originale telematico).

Nel caso di specie, il ricorrente aveva attestato la conformità della copia cartacea all’originale telematico dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., ma non aveva fatto altrettanto per la relativa comunicazione di cancelleria.

Ciononostante, la Suprema Corte ha escluso l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma II, n. 2 c.p.c., in quanto il ridetto ricorso risultava notificato il sessantesimo giorno dalla pubblicazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., rendendo così superflua la dimostrazione della tempestività dell’impugnazione.

Ciò posto, con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi anche su un’altra eccezione del resistente, ossia l’asserita nullità della notificazione (telematica) per omessa sottoscrizione del ricorso con firma digitale.

Ebbene, dopo aver ricostruito il quadro normativo vigente sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “l’unico vincolo imposto dalle specifiche tecniche è che il documento sia convertito in formato PDF “senza restrizioni per le operazioni di selezione e Copia di parti” … La sottoscrizione digitale è prescritta dall’art. 12 delle specifiche tecniche, ma si riferisce alla copia dell’atto processuale da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario”.

La Corte ha inoltre rilevato, sul punto, che:

–      le specifiche tecniche in questione costituiscono “una fonte normativa di terzo livello sprovvista di copertura legislativa” e dalla violazione di esse non può comunque derivare una nullità processuale;

–      in caso di omessa sottoscrizione digitale, trovano applicazione i principi vigenti in tema di “mancata sottoscrizione della copia cartacea del ricorso per cassazione notificato nelle forme ordinarie; ovverossia che tale omissione non comporta nullità dell’atto introduttivo, qualora non abbia recato un concreto pregiudizio alla difesa della controparte, purchè sia debitamente sottoscritto l’originale depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione” (nel caso di specie, l’originale depositato presso la cancelleria dovrà essere cartaceo e, quindi, munito di attestazione di conformità sottoscritta in originale).

Sul punto, la Suprema Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto: “qualora l’atto processuale sia originariamente formato su supporto digitale, per la sua notificazione telematica non occorre la sottoscrizione digitale (richiesta solo per il deposito telematico dell’atto stesso all’ufficio giudiziario), né un’asseverazione di conformità all’originale (necessaria solamente quando la copia informatica sia estratta per immagine da un documento analogico), essendo sufficiente che detto atto sia trasformato in formato PDF”.

A cura di Giulio Carano