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giurisprudenza

Sull’impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense: contraddittore necessario è il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2020, n. 5596)

La pronuncia in esame trae origine da un giudizio volto alla decisione di sette procedimenti disciplinari, riuniti, per violazione del Codice Deontologico Forense.

Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense (con la quale era stata inflitta la sanzione della sospensione per otto mesi dall’esercizio della professione per “una pluralità di condotte omissive di instaurazione di giudizi ed informazione sullo stato di incarichi e procedure, fornendo anche informazioni non veritiere, nei confronti di una pluralità di clienti”) l’avvocato incolpato ha proposto ricorso dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Le Sezioni Unite, preliminarmente e per quanto qui di interesse, hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello e nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Con la medesima pronuncia è stato quindi affermato che, nell’ambito dei giudizi di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense, spetta al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione “la qualità di contraddittore necessario”.

A cura di Giulio Carano