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giurisprudenza

Sull’incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato e funzione di giudice di pace (Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2010, n. 4487)

Non ha alcun rilievo, ai fini dell’incompatibilità tra esercizio della professione forense e svolgimento della funzione di giudice di pace, la distinzione fra aspiranti giudici di pace e giudici di pace già in servizio.
Lo ha stabilito la decisione in commento, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto contro una sentenza del T.A.R. Lazio, che aveva rigettato un ricorso avente ad oggetto la circolare del C.S.M. 21 gennaio 2000, n. 1436.
La circolare in questione – relativa all’individuazione delle incompatibilità sopravvenute a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 alla legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace – non faceva alcuna distinzione tra aspiranti giudici di pace e giudici di pace già in servizio.
Questa circostanza, sosteneva la parte ricorrente, poneva in contrasto la circolare con la legge n. 468 del 1999, la quale avrebbe introdotto, in ordine alle incompatibilità tra esercizio della professione forense e svolgimento della funzione di giudice di pace, una distinzione tra aspiranti giudici di pace e giudici di pace già in servizio: l’art. 6 della legge del 1999, in particolare, aveva aggiunto all’art. 8 della legge istitutiva del giudice di pace i commi 1-bis ed 1-ter; ai sensi del comma 1-bis “gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado”; ai sensi del comma 1-ter “gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado”.
Secondo il ricorrente, il più rigoroso divieto di esercizio delle funzioni di giudice di pace nel circondario in cui si eserciti la professione forense, sancito dal comma 1-bis, sarebbe stato applicabile solo ai giudici di pace di nuova nomina, non a quelli entrati in servizio prima della legge del 1999, per i quali avrebbe invece trovato applicazione esclusivamente il divieto esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono, di cui al comma 1-ter.
Questi motivi di censura, ritenuti infondati dal T.A.R. Lazio, sono stati nuovamente proposti in sede di appello.
Il Consiglio di Stato, nel confermare la statuizione del giudice di primo grado, ha stabilito che le modifiche introdotte dalla legge n. 468 del 1999 non consentono di affermare che il divieto di esercizio della professione di avvocato nel circondario del tribunale in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace di appartenenza riguardi solo gli aspiranti giudici di pace e non anche quelli in servizio.
L’applicazione del comma 1-bis anche nei confronti dei giudici di pace in servizio, argomenta il giudice amministrativo di secondo grado, sarebbe dimostrata dall’art. 24 della stessa legge n. 468 del 1999: la norma, infatti, prevede una disciplina transitoria volta a rimuovere le incompatibilità derivanti dalla novella del 1999, tra le quali è annoverata l‘incompatibilità di cui al comma 1-bis.
Secondo il Consiglio di Stato i destinatari di questa norma non possono che essere i giudici di pace in servizio, cioè coloro che avrebbero potuto trovarsi in ipotesi di incompatibilità sopravvenute per effetto della legge del 1999; l’art. 24 ha dunque consentito loro di proseguire nello svolgimento della doppia attività, a condizione che essi si siano adeguati, nei tempi previsti dalla disciplina transitoria, alle nuove ipotesi di incompatibilità introdotte dalla legge del 1999.

A cura di Andrea De Capua