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giurisprudenza

Sulla censurabilità in Cassazione dell’entità delle spese di parte civile liquidate nella sentenza di patteggiamento (Cass., Sez. Un. Pen., 7 novembre 2011, n. 40288)

E’ ricorribile per Cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all’udienza di discussione, nulla sia stato eccepito.”. Ciò è quanto hanno stabilito le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, chiarendo che l’entità delle spese da rifondere alla parte civile non è oggetto, neppure indirettamente, dell’accordo ex art. 444 c.p.p. tra il pubblico ministero e l’imputato.

A cura di Graziella Sarno