E’ ricorribile per Cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all’udienza di discussione, nulla sia stato eccepito.”. Ciò è quanto hanno stabilito le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, chiarendo che l’entità delle spese da rifondere alla parte civile non è oggetto, neppure indirettamente, dell’accordo ex art. 444 c.p.p. tra il pubblico ministero e l’imputato.
A cura di Graziella Sarno