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giurisprudenza

Sulla comunicazione del legittimo impedimento del difensore a mezzo pec: compatibilità con il procedimento camerale di sorveglianza (Cass., Sez. I Pen., 22 luglio 2020, n. 21981)

Nonostante il contrasto giurisprudenziale in materia, con la sentenza in commento la Suprema Corte afferma un importante principio di diritto in forza del quale “nel procedimento camerale di sorveglianza, costituisce una causa di rinvio dell’udienza il legittimo impedimento del difensore, purchè prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, sicchè quando una tale circostanza risulti, il giudice che ne abbia conoscenza è tenuto, qualora ne ricorrano i presupposti, a rinviare l’udienza”. Per giungere a tale conclusione i Giudici di legittimità muovono dal contenuto letterale dell’art. 420 ter, comma 5 c.p.p., il quale stabilisce che il giudice deve rinviare l’udienza “nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purchè prontamente comunicato (…)”. Nessuna precisazione rispetto alle modalità con le quali tale impedimento viene comunicato, che divengono dunque irrilevanti ai fini della relativa valutazione da parte del Giudice. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza di Torino aveva effettivamente dato atto di aver correttamente ricevuto l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, limitandosi tuttavia a dichiararla irricevibile, in quanto ritenuta non ritualmente notificata. Nell’affermare il principio di diritto sopra riportato, la Suprema Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio.

A cura di Elena Borsotti