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giurisprudenza

Sulla diligenza richiesta all’avvocato e la responsabilità aggravata ex art. 96, III comma, c.p.c; il caso del ricorso fotocopia (Cass., Sez. VI, Ord. 17 luglio 2020, n. 15333)

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha avuto modo di individuare una fattispecie di responsabilità aggravata ex art. 96, III comma, c.p.c.: quella del ricorso “fotocopia”.

Il giudizio in questione è giunto dinanzi alla Suprema Corte a seguito di una pronuncia di inammissibilità dell’appello da parte della corte territoriale.

Dinanzi alla Cassazione, il ricorrente ha sostanzialmente riproposto le medesime censure formulate dinanzi alla Corte di Appello; più chiaramente: “il ricorso risulta – nelle sue prime cinque articolazioni – riprodurre, e non solo sostanzialmente, l’atto di citazione in appello, che a sua volta «fotocopia», secondo la rilevazione della pronuncia della Corte territoriale, la comparsa conclusionale del primo grado”.

In particolare, trattandosi di mera riproposizione di quanto già argomentato (e valutato) in altri gradi del giudizio, “il ricorso non viene propriamente a confrontarsi né con la sentenza del primo grado, né con la sentenza del secondo: così non venendo a instaurare la dialettica processuale che, per contro, deve di necessità connotare í procedimenti di impugnazioni”.

Di qui, l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente ex art. 96, III comma, c.p.c.

A cura di Giulio Carano