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giurisprudenza

Sulla diligenza richiesta all’avvocato (Cass., Sez. III, 31 maggio 2018, n. 13777)

Con la pronuncia in commento, la terza sezione della Corte di legittimità ha rilevato una forma di responsabilità parziale dell’avvocato nel non aver rilevato, con l’uso dell’ordinaria diligenza necessaria, l’errore commesso dal curatore fallimentare nella redazione del piano di riparto.
Nel caso di specie il professionista, procuratore legale di una banca in una procedura fallimentare, non si era accorto dell’errore commesso dal curatore fallimentare, il quale aveva ritenuto di postergare il creditore ipotecario di primo grado, a un altro che invece vantava nei confronti del fallito un’ipoteca di secondo grado.
Sostengono gli Ermellini che, la parte di responsabilità dell’avvocato, da condividere con quella del curatore, debba riconoscersi nel non aver adottato nel suo operato la diligenza richiesta dall’art. 1176, co. 2 c.c e necessaria al ‘professionista medio’, che non deve definirsi come ‘mediocre’, bensì quale avvocato, bravo, preparato, zelante e solerte.

A cura di Lapo Mariani