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giurisprudenza

Sulla legittimazione dello studio associato nel sostituirsi ai singoli associati nei rapporti con la clientela (Cass., Sez. III, 21 luglio 2011, n. 15952)

E’ inammissibile per difetto di legittimazione attiva la domanda proposta da uno studio associato allo scopo di ottenere il pagamento di prestazioni professionali erogate dai singoli associati.
Con questa motivazione, la Cassazione ha respinto il ricorso proposto da uno studio associato contro la decisione del Giudice di merito, che lo aveva dichiarato privo di legittimazione ad instaurare il giudizio volto al recupero di crediti relativi all’attività di assistenza e consulenza svolta da singoli associati.
Secondo la Corte, in particolare, lo studio associato non può sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, laddove si tratti di prestazioni per il cui espletamento la legge richieda particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso.
Ne discende la necessità che la domanda venga proposta dagli associati singolarmente, dovendosi ritenere privo di legittimazione attiva lo studio associato in quanto tale.
A cura di avv. Andrea De Capua