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giurisprudenza

Sulla legittimità del voto numerico nella correzione degli elaborati delle prove scritte per l’abilitazione allo svolgimento della professione forense (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 12 febbraio 2011, n. 310)

Ad avviso dei Giudici del TAR Puglia – Lecce, in caso di giudizio di non ammissione alle prove orali di un esame di abilitazione, la sufficienza del voto numerico compromette fortemente il diritto del candidato a migliorare lo standard delle perfomances intellettuali in vista del superamento delle prove di esame.
È dunque illegittimo per violazione di legge, ed in particolare dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento amministrativo con cui la commissione giudicatrice non rende note le ragioni della valutazione sul versante lessicale ma solo su quello numerico. L’art. 3 della legge sul procedimento amministrativo, infatti, estende l’obbligo di motivazione anche ai provvedimenti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi, senza che si possa immaginare un’area di esenzione per le procedure di conseguimento della abilitazione all’esercizio di una professione come quella di avvocato.
D’altra parte, le esigenze di speditezza nelle operazioni di correzione da parte delle commissioni di esame non possono prevalere sulla necessità di una motivazione anche lessicale, finalizzata alla comprensione delle ragioni di insufficienza della prova sostenuta. Con questa motivazione, il TAR Puglia ritiene quindi non condivisibile l’orientamento del TAR Toscana (sezione II, 3 marzo 2010) con cui si è ritenuto di potere superare l’esigenza di ogni candidato di conoscere le criticità della preparazione in quanto la commissione avrebbe la sola funzione di esprimere un giudizio, non anche di aiutare il candidato ad apprendere come emendarsi per il futuro.

A cura di Maria Dell'Anno