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giurisprudenza

Sulla legittimità della notifica dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (Cass., Sez. VI, 21 aprile 2015, n. 8114)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha stabilito il principio di diritto secondo cui è legittima la notifica dell'atto di citazione effettuata ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. qualora il notificante abbia previamente proceduto a notificare l'atto nella residenza risultante dall'anagrafe e, dalle informazioni assunte dall'ufficiale notificante presso il portiere dello stabile, il notificando sia risultato sconosciuto all'indirizzo noto.
Nel caso di specie, a seguito di pronuncia di condanna resa in primo grado nella contumacia del convenuto, la Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione proposta da quest’ultimo ritenendo la nullità della notifica dell’atto di citazione. In particolare, la Corte di merito, da una parte, imputava all'ufficiale giudiziario di non aver svolto ulteriori ricerche sul domicilio effettivo e di non avere controllato il citofono, dopo che il portiere aveva dichiarato che il notificando era sconosciuto, perchè le ulteriori ricerche e i controlli avrebbero potuto consentire di accertare che il convenuto, contrariamente a quanto affermato dal portiere, vi abitava con nome sul citofono; dall’altra, imputava al notificante di non aver svolto, dopo la relata negativa, ulteriori indagini che avrebbero consentito di conoscere il domicilio o la dimora diversa da quella indicata nel certificato anagrafico.
La Corte di Cassazione, investita della questione, riforma la sentenza d’appello ritenendo invero integrata la diligenza richiesta al notificante, che ha esperito rituali ricerche anagrafiche e ha fatto affidamento sul compimento di indagini, effettuate dall'ufficiale giudiziario, presso il portiere. Indagini, peraltro, svolte in un luogo in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari e interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato.
Dunque, a chi – come il notificante – non è dotato di particolari poteri di indagine, non può richiedersi l'uso di diligenza straordinaria nello svolgimento di indagini approfondite, dovendo, piuttosto, ricadere sul notificando, che abbandoni l'originaria residenza senza preoccuparsi della necessaria registrazione anagrafica, il rischio della irreperibilità.

A cura di Alessandro Marchini