Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Sulla legittimità delle forme notificatorie, sul perfezionamento della notifica a mezzo pec e sull’effettiva conoscenza del contenuto della missiva inviata a mezzo pec (Cass., Sez. I, Ord., 27 novembre 2019, n. 31052)

Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione afferma che la legittimità di una forma notificatoria deve essere apprezzata prendendo in considerazione unicamente la previsione di legge.
Nel caso sottoposto alla Corte, la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione per l’udienza prefallimentare era stata attuata in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore secondo quanto disposto dall’art. 15, comma 3, L.F.
La notificazione era stata pertanto effettuata in base ad una precisa previsione di legge.
La denunciata nullità della notificazione medesima era, pertanto, necessariamente da escludere.
Quanto poi al momento di perfezionamento della notificazione e all’effettiva conoscenza del contenuto della missiva, la Suprema Corte ribadisce che la notifica telematica si intende perfezionata, con riferimento alla data e all’ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 68/2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la c.d. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario: incombe quindi sul destinatario dare riscontro delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all’utilizzo dello strumento telematico.

A cura di Silvia Ammannati