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giurisprudenza

Sulla legittimità dell’impedimento assoluto a comparire dinanzi all’organo disciplinare (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2012, n. 12608)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – ha fornito un'interpretazione corretta dell'art. 43 r.d. n. 1578/ 1933 che impedisce al C.O.A. di disporre la sospensione cautelare senza “ aver sentito il professionista”, sostenendo che la legittimità della pronuncia cautelare adottata dall'organo disciplinare – presuppone che il professionista sia posto nella condizione di essere sentito e che non abbia potuto presentarsi in ragione di un assoluto impedimento. Il C.O.A. aveva escluso – nella specie – che la documentazione spedita dal professionista, costituita dal solo certificato medico attestante “la lombosciatalgia acuta e la necessità di riposo per una settimana”, potesse costituire tale requisito. La Corte, in particolare, ha ritenuto che il COA potesse legittimamente deliberare, e che, in particolare, non fosse tenuto a disporre “ eventualmente, l'audizione a domicilio dell'incolpato, anche a mezzo di delega conferita ad un numero ristretto di Consiglieri”. L'ogano disciplinare – in virtù del richiamo fatto all'art. 420 ter c.p.p. – non ha, difatti, nessun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare la documentazione insufficiente prodotta, che pure non abbia attestato la suddetta impossibilità assoluta di comparizione, poiché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita solamente dal professionista legale.

a cura di Guendalina Guttadauro