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giurisprudenza

Sulla liceità del patto di quota lite e sindacato disciplinare (Cass., Sez. Un, 4 marzo 2021, n. 6002)

Con la sentenza del 4 marzo 2021, n. 6002 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di pronunciarsi sulla delicata questione relativa alla liceità del patto di quota lite.

Nello specifico, la pronuncia di legittimità in esame traeva origine dal procedimento disciplinare a cui era stato sottoposto un avvocato a seguito della comunicazione presentata al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente da parte di una sua cliente, la quale si era lamentata della circostanza che il legale le avesse fatto sottoscrivere un patto di quota lite per una causa finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio marito.

In maggiore dettaglio, tale patto prevedeva che, in caso di esito positivo del giudizio di appello, la cliente avrebbe dovuto riconoscere al proprio difensore una somma pari ad un terzo di quanto eventualmente liquidato da parte del giudice a titolo di risarcimento dei danni.

A conclusione del procedimento, il Consiglio Distrettuale di Disciplina adito aveva ritenuto l’avvocato responsabile dell’illecito di cui agli artt. 9 (rubricato “Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”) e 29, comma 4 (secondo cui “l’avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere”), del Codice deontologico forense, condannandolo alla sanzione della censura.

Tale pronuncia era quindi stata impugnata da parte del legale, ma il Consiglio Nazionale Forense ne aveva rigettato il gravame, sostenendo che il patto di quota lite aveva una natura manifestamente esosa alla luce di quelle che erano le tariffe professionali all’epoca vigenti.

Giunti dinanzi la Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si sono anzitutto soffermati sulla complessa evoluzione legislativa del patto di quota lite fra l’avvocato e la parte assistita, in quanto in origine l’art. 2233, terzo comma, del codice civile lo vietava in modo assoluto. Successivamente, in base alla modifica di cui all’art. 2 del d.l. n. 223 del 2006, convertito con modifiche nella legge n. 248 del 2006, era stato riscritto il predetto art. 2233, prevedendo l’obbligo di forma scritta, sotto pena di nullità, per i patti conclusi tra avvocati e clienti contenenti la regolazione dei compensi professionali.

Dopodiché, in base alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense introdotta dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, era stata nuovamente esclusa la possibilità di prevedere patti “con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa” (art. 13, comma 4), con ciò reintroducendo quindi il divieto del patto di quota lite.

Ebbene, essendo stato stipulato nel corso dell’anno 2010, il patto sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite si collocava nel periodo intermedio tra la riforma di cui al d.l. n. 223 del 2006 e la legge n. 247 del 2012, e quindi esso doveva considerarsi, almeno in astratto, lecito in quanto non più coperto da divieto espresso.

Tuttavia, secondo la Cassazione, la liceità in astratto dell’accordo, non escludeva che in sede di giudizio disciplinare potesse essere valutata l’equità, allo scopo di verificare se “la stima effettuata dalle parti era, all’epoca della conclusione dell’accordo, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato”. Bene, pertanto, aveva fatto il giudice disciplinare a rilevare come, a fronte di un credito accertato in sede giudiziale in favore della cliente per complessivi euro 432.000,00, l’obbligo pattuito a carico della cliente medesima di corrispondere al proprio legale un terzo di detta somma (per euro 180.000,00) fosse da ritenersi del tutto sproporzionato in rapporto all’attività effettivamente svolta.

Risultava, dunque, immune da vizi la decisione del C.N.F. che aveva affrontato la liceità del patto alla luce della vicenda nella sua globalità, con un accertamento di merito non più sindacabile in sede di giudizio per Cassazione, in quanto fondato su corretti presupposti.

A cura di Cosimo Cappelli

Allegato:
6002-2021