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giurisprudenza

Sulla liquidazione degli onorari giudiziali a carico del cliente (Cass., Sez. VI, Ord., 27 agosto 2020, n. 17868)

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte si pronuncia sul ricorso per Cassazione proposto da un avvocato avverso un’ordinanza del Tribunale di Catanzaro, che aveva definito la lite sorta tra il medesimo e un suo cliente in merito agli onorari dovuti per attività giudiziale svolta in una pluralità di cause.

Segnatamente, il ricorrente si doleva fra l’altro che in relazione a un ricorso per decreto ingiuntivo il Tribunale avesse applicato il D.M. n. 55 del 2014, anziché la tariffa vigente ratione temporis; e che non avesse confermato anche in suo favore la liquidazione operata a carico del soccombente con il decreto ingiuntivo.

Senonché, la Corte dichiara inammissibile la prima censura, giudicandola di carattere squisitamente formale, dato che l’avvocato non aveva indicato il pregiudizio a lui conseguito dalla violazione, ad esempio che l’errore si fosse  tradotto nella liquidazione di una somma inferiore al minimo dovuto.

Inoltre, la Corte ritiene inammissibile anche la seconda censura, in quanto la liquidazione a carico del cliente non è vincolata a quella eseguita nei confronti del soccombente, dovendo la prima avvenire in base a criteri diversi (in tal senso viene richiamata Cass. n. 25992/2018).

In relazione al giudizio di opposizione a d.i. e ad altri due giudizi, invece, il ricorrente si lamentava del fatto che il Tribunale avesse applicato i valori minimi dei parametri, e che avesse operato la riduzione massima consentita ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 9 D.M. n. 55 del 2014, in ragione della ritenuta scarsa complessità delle questioni trattate e dell’esito di inammissibilità della domanda.

Tuttavia, anche queste censure vengono dichiarate inammissibili in quanto le relative valutazioni sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito e dunque, se congruamente motivate come nella specie, non sono sindacabili in sede di legittimità.

Infine, in relazione a un altro giudizio ancora il ricorrente si doleva del fatto che il Tribunale, nonostante che egli difendesse parte convenuta, avesse operato la liquidazione non sulla base del valore risultante dalla domanda giudiziale, ma sulla base del valore effettivo della controversia, ritenendo ingiustificatamente esagerata la pretesa azionata dalla controparte.

Ma anche tale censura viene dichiarata inammissibile, ritenendo il principio applicato valido anche se a richiedere il compenso sia il professionista che non ha proposto la domanda, sussistendo anche in questo caso l’esigenza dell’adeguatezza fra corrispettivo e prestazione svolta (in tal senso vengono richiamate Cass. n. 15685/2006 e Cass. n. 18507/2018).

La pronuncia in commento, pertanto, conferma l’opportunità per l’avvocato, oltre che per il cliente, di pattuire preventivamente il compenso professionale, in modo tale da limitare quantomeno il rischio di future controversie tra di loro in merito alla relativa liquidazione (al di là degli obblighi previsti in tal senso da codice deontologico e legge professionale).

A cura di Stefano Valerio Miranda