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giurisprudenza

Sulla natura del termine ex art. 303, II comma, c.p.c. per la riassunzione del processo a seguito della morte della parte (Cass., Sez. II, 8 gennaio 2020, n. 138)

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata, tra l’altro, sulla natura del termine di cui all’art. 303, II comma, c.p.c., per la riassunzione del processo, a seguito della morte della parte, tramite notifica da effettuarsi collettivamente e impersonalmente agli eredi presso l’ultimo domicilio conosciuto del defunto.

Nel caso di specie i ricorrenti sostengono che “il termine annuale fissato dall’art. 303, comma 2, c.p.c. debba sempre essere “netto” (cioè insensibile alla sospensione feriale) perché, oltre l’anno dalla morte, cesserebbe la presunzione legale di persistenza della relazione di fatto degli eredi con l’ultimo domicilio del defunto, presunzione che costituisce la ratio della facoltà di notifica, collettiva e impersonale, in tale luogo”: su tali presupposti, posto che la notifica sarebbe stata effettuata nel termine annuale aumentato della sospensione feriale, viene denunciata la nullità della sentenza.

A fronte di tale doglianza, la Corte rileva che il temine di cui all’art. 303, II comma, c.p.c. è un termine pacificamente processuale e “che la sospensione feriale dei termini, in ragione della sua fonte legale e della contenuta durata, non è in grado di incidere sulla relazione fattuale tra la collettività degli eredi e l’ultimo domicilio del defunto.

Su tali presupposti, la Corte ha rigettato il relativo motivo di ricorso.

A cura di Giulio Carano