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giurisprudenza

Sulla notifica al portiere (Cass., Sez. I, 20 luglio 2016, n. 14933)

Il caso affrontato nella sentenza in commento prende le mosse dal ricorso per cassazione proposto da una società, a cui resiste con controricorso un’altra società, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del sopra citato ricorso per tardività, essendo stata la sentenza notificata il 21 dicembre 2009 e il ricorso notificato il 22 marzo 2010.
Deposita la ricorrente, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., documentazione attestante la qualifica di portiere della persona che ha ricevuto la notifica della sentenza ad opera dell’ufficiale giudiziario, deducendo la mancata attestazione circa l’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario e delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente e tassativamente abilitate a ricevere l’atto.
Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la resistente ribadisce l’eccezione evidenziando che il portiere aveva ricevuto l’atto qualificandosi “addetto al ritiro”.
La Corte ritiene fondata l’eccezione, affermando che l’avvenuta notifica della sentenza mediante consegna a chi si sia qualificato “addetto al ritiro” senza alcuna specificazione della veste di portiere rende applicabile il principio giurisprudenziale secondo il quale nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell’art. 139 cod. proc. civ.

A cura di Silvia Ammannati