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giurisprudenza

Sulla notifica di atti giudiziari alle persone giuridiche (Cass., Sez. III, 14 marzo 2018, n. 6112)

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente la questione relativa alla validità o meno della notifica di un atto ad una società ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. o con le modalità di deposito degli avvisi ai sensi della Legge 890/1982, contenente le modalità di notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale.
I Giudici di Piazza Cavour hanno confermato il proprio orientamento sul punto, ribadendo che tali modalità di notifica non sono previste dall’art. 145 c.p.c., che disciplina le modalità di notifica degli atti alle persone giuridiche.
In particolare gli Ermellini hanno ribadito che è valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, purché il piego venga consegnato alle persone abilitate a riceverlo. In assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità di deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi presso l’ufficio postale: l’art. 145 c.p.c., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui alla Legge 890/1982, art. 8, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante.
Sempre in tema di notificazioni ad una persona giuridica ed alla stregua dell’art. 145 c.p.c., comma 1, i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che la notifica alla persona fisica che rappresenta la società può avvenire, alternativamente, con la consegna dell’atto presso la sede della società ovvero, quando in esso siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
Deve altresì ritenersi possibile, continuano gli Ermellini, la notifica all’amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e che il vano esperimento delle forme previste dall’art. 145 c.p.c., commi 1 e 2, consente l’utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale.

A cura di Silvia Ammannati