Nella ordinanza interlocutoria in commento viene precisato, ai fini dell’obbligo di astensione del giudice, che la “grave inimicizia” di cui all’art. 51, comma 1, n. 3 c.p.c. deve riguardare “rapporti estranei al processo”.
La stessa, inoltre, non può essere dimostrata sulla base di soli comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte ricusante.
La stessa dovrà, per converso, essere dimostrata mediante l’indicazione di fatti e circostanze concrete che rivelino l’esistenza di ragioni di rancore o di avversione.
A cura di Silvia Ammannati