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giurisprudenza

Sulla nullità del provvedimento emesso dal Giudice che non ha preso parte alla discussione orale o davanti al quale non sono state precisate le conclusioni (Cass., Sez. I, 6 giugno 2016, n. 11581)

Il caso affrontato nella sentenza in commento è quello di un avvocato che aveva promosso un’azione ex art. 702 bis c.p.c. avverso una società sua debitrice.
Il Giudice Istruttore si era riservato la decisione all’udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c. e poi, a scioglimento della riserva, l’ordinanza ex art. 14 D.Lgs. 159/2011 era stata emessa dal Tribunale in composizione collegiale.
Detta ordinanza, afferma la Corte di Cassazione, deve ritenersi affetta da nullità, in quanto emessa dal Collegio che non aveva come tale partecipato all’udienza ex art. 281 sexies c.p.c., con ciò determinandosi la violazione dell’art. 276 c.p.c. (secondo cui, tra l’altro, alla decisione della causa possono partecipare soltanto i Giudici che hanno assistito alla discussione), e quindi il vizio di costituzione del Giudice di cui all’art. 158 c.p.c.
E tale nullità determina conseguenze diverse a seconda che il vizio venga rilevato in appello o davanti alla Corte di Cassazione.
Nel primo caso, il Giudice d’appello è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, provvedendo alla rinnovazione della decisione come naturale rimedio contro la rilevazione della nullità.
Nel secondo caso, la causa deve essere rimessa al Giudice d’appello ovvero al Giudice che ha pronunciato in unico grado per la rinnovazione della decisione, non potendo la rinnovazione della decisione essere effettuata nel giudizio di legittimità.

A cura di Silvia Ammannati