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giurisprudenza

Sulla (omessa) attestazione di conformità della procura alle liti e l’inammissibilità del ricorso in Cassazione (Cass., Sez. I, 14 maggio 2019, n. 12850)

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sull’ipotesi in cui al ricorso introduttivo, notificato via pec, sia acclusa procura alle liti non munita di attestazione di conformità all’originale cartaceo.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha testualmente affermato che “la procura alle liti, conferita su supporto cartaceo e copiata per immagine su supporto informatico e, quindi, trasmessa per via telematica, unitamente alla notifica del ricorso per cassazione, avrebbe dovuto contenere, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, e D.P.R. n. 123 del 2001, art. 10, l’asseverazione di conformità all’originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale”.

In difetto di tali presupposti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di valida e tempestiva procura.

Pertanto, le spese del giudizio sono state poste direttamente a carico dei difensori del ricorrente sul presupposto che “dell’attività processuale compiuta dal difensore in difetto di procura speciale il legale assume la responsabilità esclusiva, dovendosi escludere che possa essere imputata al soggetto da lui assistito, rispetto ai quali non produce alcun effetto, stante la mancanza dell’atto di conferimento della rappresentanza tecnica”.

Deve però osservarsi che, da un lato, l’art. 83, comma 3, c.p.c. – nel passaggio richiamato in motivazione dalla Corte di Cassazione, per cui “Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale” – si riferisce alle modalità di costituzione in giudizio; tale disposizione appare di dubbia rilevanza nel caso di specie, posto che, nel giudizio in Cassazione, l’atto di costituzione deve essere necessariamente in formato cartaceo.

D’altro lato, il riferimento all’art. 10 del d.P.R. 123/2001 appare poi di difficile comprensione, posto che tale norma ha cessato di avere efficacia a seguito dell’avvento del D.M. 21/02/2011 n. 44.

A cura di Giulio Carano