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giurisprudenza

Sulla parcellizzazione del credito (Cass., Sez. II, 9 ottobre 2017, n. 23542)

Il caso affrontato nella sentenza in commento è quello della cosiddetta parcellizzazione del credito.
Un avvocato – il cui credito professionale era già stato parzialmente azionato e soddisfatto con un precedente decreto ingiuntivo – proponeva altra domanda in via monitoria per il restante credito.
Veniva investita della questione la Corte di Cassazione la quale, appuntando l’attenzione sull’art. 111 Cost. nella duplice previsione del principio di “ragionevole durata del processo” e del principio del “giusto processo”, a proposito di tale secondo principio ribadiva che tale giustizia deve riferirsi non più o non solo alla meritevolezza dell’interesse del creditore ad ottenere l’intero e non il parziale, ma al divieto di abuso degli strumenti processuali, tale intendendosi l’uso della vocatio in ius idoneo ad arrecare un maggior pregiudizio al debitore (in termini di apprestamento di difesa e di moltiplicazione delle spese di lite) che non trova giustificazione nell’interesse del creditore ad ottenere per via giudiziaria la piena ed integrale soddisfazione del proprio diritto.
E abuso del processo veniva ritenuta quindi la domanda in via monitoria del legale, avente ad oggetto un credito già parzialmente azionato e soddisfatto.

A cura di Silvia Ammannati