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giurisprudenza

Sulla pretesa dell’avvocato di ottenere il compenso dal proprio cliente decide sempre il giudice ordinario, anche in caso di patrocinio dinanzi al giudice tributario (Cass., Sez. Un., 16 ottobre 2018, n. 25938)

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato presso il tribunale civile, un avvocato richiedeva la condanna di un suo (ex) cliente al pagamento dei propri compensi professionali relativi all’assistenza in un contenzioso tributario.

Tuttavia, il difensore della controparte si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, sostenendo che, in forza dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011, il quale prevede la competenza dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera, il giudice competente era da considerarsi quello tributario, visto che il giudizio si era svolto interamente avanti alle commissioni tributarie.

Ebbene, con l’ordinanza n. 25938 del 16 ottobre 2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la giurisdizione è del giudice ordinario.

Secondo i Supremi Giudici, infatti, “il contenzioso volto ad ottenere l’adempimento di un obbligo di natura squisitamente civilistica, nascente da un contratto di prestazione d’opera professionale stipulato tra soggetti privati, è del tutto distinto dalla controversia di base, di natura tributaria, nel cui ambito le prestazioni professionali sono state svolte, ed eterogeneo rispetto alla materia, concernente i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, che il legislatore (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2) attribuisce alla giurisdizione tributaria”.

Né si può giungere a diverse conclusioni sulla base del richiamo operato da parte resistente nel giudizio di merito all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011, il quale, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, individua come competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera, atteso che la menzionata disposizione è qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, tanto più in considerazione del fatto che essa è stata introdotta da un decreto delegato emanato in forza di una legge di delegazione riguardante la “riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale” (art. 54 L. 18 giugno 2009 n. 69).

A cura di Cosimo Cappelli