Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Sulla procura alle liti e sulla procura al compimento di atti di diritto sostanziale (Cass., Sez. VI, Ord.,15 marzo 2017, n. 6648)

Nella ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione ribadisce che le vicende della procura alle liti di cui all’art. 85 c.p.c. sono disciplinate in modo diverso da quelle della procura al compimento di atti di diritto sostanziale.
Nel caso di procura al compimento di atti di diritto sostanziale chi ha conferito i poteri può revocarli o chi li ha ricevuti può dismetterli con efficacia immediata.
Nel caso viceversa di procura alle liti la revoca e la rinuncia non privano di per sé il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti: ciò infatti che priva il difensore della capacità di compiere o ricevere atti è il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore.
Nel caso di cui alla sentenza, quindi, il rifiuto del procuratore domiciliatario di ricevere l’atto (sentenza di primo grado) – rifiuto motivato dal fatto di aver rinunciato all’incarico da tempo – non potrà che produrre gli stessi effetti dell’avvenuta consegna.

A cura di Silvia Ammannati