Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla procura alle liti rilasciata all’estero e autenticata dal difensore italiano della parte.
La conclusione a cui giunge la Suprema Corte è che tale procura non è inesistente, ma nulla.
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c. il giudice deve assegnare alle parti un termine per sanare il vizio.
A cura di Silvia Ammannati